(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 10 del 1 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La regione Molise esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo di legittimita' sugli atti delle province, dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunita' montane, dei consorzi, dei nuclei di industrializzazione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle associazioni, comunque, denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo dei beni di uso civico, nonche' degli altri enti locali a tal fine indicati con legge dello Stato ovvero con legge regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione. 2. La regione Molise esercita altresi' il controllo di legittimita' sugli atti degli enti di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nei modi previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19. 3. Il controllo e' esercitato dall'organo regionale di cui al successivo art. 2.